QUALITA' DEL SOSTEGNO
La IV sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n.245 del 26 gennaio 2001 è intervenuta su una questione di rilevante importanza: l'adeguatezza e le competenze degli insegnanti di sostegno. L'amministrazione scolastica, di fronte alla nomina di insegnanti di sostegno inadeguati rispetto alle esigenze specifiche dell'alunno disabile dettate dal tipo di minorazione e dall'indirizzo prescelto, sino ad ora si era difesa sostenendo l'inderogabilità delle graduatorie.
Il caso affrontato dal Consiglio di Stato riguarda un'alunna con difficoltà motorie iscritta al primo anno del liceo classico. Per esigenze di graduatoria, per due anni consecutivi le è stato assegnato un docente di educazione fisica, impreparato però a fornire il sostegno necessario durante le lezioni di latino e di greco. Per questo motivo i genitori impugnano il provvedimento di assegnazione da parte del Provveditorato agli Studi e vedono riconosciute le loro ragioni dal Tar.
Il Ministero della Pubblica Istruzione ricorrendo in appello ha sostenuto che l'obbligo da parte dell'Amministrazione non si estenderebbe fino alla scelta di un insegnante la cui preparazione debba coincidere con le necessità peculiari dell'alunna/o e con la materia di insegnamento impartita, essendo soltanto richiesto che l'insegnante soddisfi i requisiti formali di cui al Dpr 970/1975 e che sia individuato sulla base dell'ordine dell'apposita graduatoria.
Ma il Consiglio di Stato ha respinto la tesi del Ministero e ha affermato che "se è vero che, ai fini del sostegno, non può esigersi che ciascun alunno affetto da handicap sia affiancato da assistenti dotati di specializzazione nelle singole materie ...è altrettanto vero che il sostegno medesimo non può però tradursi in un vuoto simulacro di ottemperanza formale della normativa".
Nella motivazione della sentenza viene affermato un principio molto importante:la prevalenza delle esigenze dell'alunno disabile sul diritto degli insegnanti aspiranti al posto di sostegno. Di conseguenza allorché le modalità con le quali è assicurato il sostegno, pur rispondendo in via generale alla regolamentazione circa la scelta dell'insegnante, siano tali da risultare del tutto inidonee allo scopo, in relazione al caso singolo e concreto, va comunque garantito prioritariamente il diritto ad avere un insegnante adeguato. Viene pertanto sancita la "soccombenza" della normativa secondaria sulle nomine degli insegnanti rispetto alla normativa primaria che riconosce il diritto all'integrazione scolastica.
Il Consiglio di Stato infatti afferma che ""l'Amministrazione scolastica non può invocare, a sostegno della legittimità della propria azione, le disposizioni di carattere generale che le imponevano di scegliere solo in base alle graduatorie precostituite, essendo evidentemente tali disposizioni da considerarsi inoperanti nella parte in cui non sono in grado, in singoli casi concreti, di contemperare il diritto degli aspiranti al posto di sostegno con le prevalenti..esigenze dell'alunno da assistere".
E' positivo che fra due diritti (quello del disabile ad avere un docente competente e quello del docente a ricevere un posto nel rispetto della graduatoria) egualmente garantiti da autonome norme giuridiche la sentenza del Consiglio di Stato indichi quale diritto è prioritario. Per la massima autorità giudiziaria amministrativa ha priorità il diritto dell'alunno disabile ad avere un docente, oltre che specializzato nel sostegno, anche competente nell'area disciplinare di prevalente interesse. Pertanto il rispetto del posto in graduatoria da oggi non deve essere più considerato un vincolo assoluto ma può non essere rispettato se l'avente diritto alla nomina non è in possesso anche delle competenze disciplinari richieste.
La decisione del Consiglio di Stato costituirà sicuramente un punto di riferimento per l'affermazione della qualità nell'integrazione scolastica.