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Persone con disabilità

A cura di Ledha

Archivio notizie

20/12/2005

L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI

ovvero il diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (scuola materna, elementare, media e superiore)

Tutti gli alunni in situazione di handicap (anche grave) hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (scuola materna, elementare, media e superiore) - art. 12 Legge 104/92.

Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la scuola non può rifiutare l'iscrizione e se lo fa commette un illecito penale.

Il diritto all'integrazione è garantito anche per l'asilo nido e l'università (art. 12 Legge 104/92)

ISCRIZIONE - cosa fare

Prima di procedere all'iscrizione i genitori devono recarsi presso la propria ASL di residenza e richiedere:

Prima di effettuare l'iscrizione è utile prendere contatti con i Capi d'Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un adeguato inserimento (consultare P.O.F. - Piano dell'Offerta Formativa).

All'atto dell'iscrizione i genitori debbono:

IMPORTANTE: le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola (art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986).

 

DOPO L'ISCRIZIONE - cosa fare e chi lo fa

Individuazione del Consiglio di Classe: il Dirigente Scolastico invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per l'integrazione dell'alunno disabile (lett. b art. 4 DPR 416/74)

Formulazione di un progetto: il Consiglio di Classe ha il compito di redigere una ipotesi di progetto sull'assegnazione delle ore di sostegno necessarie (art. 41 D.M. 331/98) e sulla formazione delle classi (D.M. 141/99)

Richiesta insegnante di sostegno: il Dirigente Scolastico, sulla base della diagnosi funzionale e sulla base del progetto formulato dal Consiglio di Classe, inoltra al Direttore Scolastico Regionale la richiesta delle ore di sostegno necessarie. Nel caso la situazione del ragazzo lo richieda è tenuto a fare richiesta di ore di sostegno ulteriori in deroga al rapporto 1/138 (art. 41 e 44 D.M. 331/98)

Formazione delle classi: le classi in cui è presente un alunno in situazione di handicap non possono superare il numero di 25 alunni. Il Consiglio di Classe tramite il Dirigente Scolastico, può richiedere al Direttore Scolastico Regionale la formazione di classi con un numero non superiore a 20 alunni a condizione che dal progetto di integrazione formulato dal tutto il Consiglio di Classe risultino le ragioni del minor numero di alunni, le finalità che si intendono perseguire e le metodologie didattiche che si intendono attivare (D.M. 141/99)

Assistente per l'autonomia e la comunicazione: se la gravità dell'handicap lo richiede il Dirigente Scolastico deve inoltrare tempestivamente una richiesta all'Ente Locale (Comune per la scuola materna, elementare e media; Provincia per le scuole superiori). Si tratta del c.d. assistente ad personam (art. 42 e 44 DPR 616/77; art. 13 comma 3 Legge 104/92)

GLI STRUMENTI DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Il Profilo dinamico funzionale (P.D.F.): è un documento conseguente alla diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del PEI. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell'alunno. - Viene redatto per la prima volta all'inizio del primo anno di frequenza dal c.d. GLH operativo, composto dal Consiglio di classe, dagli operatori della ASL e dai genitori - (art. 4 DPR 22/4/1994).

Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.): è redatto all'inizio di ogni anno scolastico dal c.d. GLH operativo (consiglio di classe + ASL + genitori) ed è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici.
Il PEI non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'integrazione scolastica (art. 5 DPR 22/4/1994).

L'Insegnante di sostegno: è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l'alunno disabile. Non deve essere considerato l'unico docente cui è affidata l'integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02)

Assistenza specialistica: nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione. Si tratta dei c.d. assistenti ad personam.

Assistenza di base: comprende l'assistenza nell'accompagnare l'alunno in situazione di handicap dall'esterno all'interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale.

Trasporto scolastico: per gli alunni disabili costituisce un supporto essenziale alla frequenza scolastica. Questo servizio è pertanto strumentale alla realizzazione del diritto allo studio.

ALTRI ASPETTI

Barriere architettoniche: gli edifici scolastici progettati, costruiti o interamente ristrutturati dopo il 28.2.1986 devono essere accessibili (art. 32 Legge 41/1986). Gli edifici costruiti precedentemente dovranno comunque essere adeguati e resi accessibili (art. 1 comma 4 DPR 503/96).

Scuole private: le scuole che hanno ottenuto la parità sono obbligate ad accettare le iscrizioni di alunni in situazione di handicap e a garantire tutti gli strumenti previsti dalla normativa in materia di integrazione scolastica (Legge 62/2000).

Tutela della privacy: le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono "dati sensibili" ai sensi dell'art. 22 Legge 675/1996.

Con quali limiti

Gite scolastiche: l'alunno disabile ha diritto a partecipare alle gite scolastiche in quanto (nonostante non esista nessuna norma specifica che imponga un obbligo alla scuola) la sua esclusione si tradurrebbe in un atto discriminatorio.

Accordi di programma: costituiscono uno strumento molto importante per la piena realizzazione dell'integrazione scolastica.

N.B. tutti gli strumenti, interventi, prestazioni sopra indicati valgono per tutti i tipi di scuola (materna, elementare, media, e superiore). L'integrazione scolastica nella scuola superiore si differenzia sostanzialmente per il differente sistema di valutazione del profitto scolastico.

 

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