Legge contro la discriminazione: pubblicato il decreto
Di Gaetano De Luca
Servizio legale LEDHA
L'estate 2007 ha portato una importante novità per la tutela giudiziaria dei diritti delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. E' stato finalmente emanato il tanto atteso decreto ministeriale che stabilisce criteri e requisiti per il riconoscimento alle associazioni della legittimazione ad agire a tutela delle persone con disabilità. Si tratta del Decreto 21 giugno 2007 "Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita', vittime di discriminazioni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2007.
Questo decreto è un atto normativo secondario di attuazione della recente Legge n. 67/2006 che ha introdotto in Italia un nuovo sistema (identico a quello per tutelare gli stranieri vittime di discriminazioni) di tutela giudiziaria più semplice, flessibile e veloce rispetto ai tradizionali strumenti di tutela civilistica.
La persona con disabilità che si ritenga vittima di una discriminazione può, in virtù della Legge 67/2006, proporre un ricorso personalmente (cioè senza la necessaria assistenza di un Avvocato) oppure delegare un Associazione ad agire in nome e per conto suo nella richiesta di tutela.
La legge prevede inoltre che le Associazioni possano agire legalmente in nome e per conto proprio (e perciò anche a prescindere da una delega ) in relazione a comportamenti discriminatori di carattere collettivo. La legge 67/2006 nel riconoscere alle Associazioni questa nuova legittimazione ad agire rimandava ad un decreto successivo la loro concreta individuazione.
Il decreto 21 giugno 2007 nel disciplinare i requisiti per il riconoscimento della legittimazione ad agire stabilisce che l'Associazione debba:
1. essere costituita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed essere effettivamente operante da almeno tre anni.
2. essere in possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica che preveda come scopo esclusivo o preminente la promozione della parita' di trattamento e la tutela dei diritti delle persone con disabilita' ovvero il contrasto ai fenomeni di discriminazione senza fini di lucro.
Quanto al legale rappresentante dell'associazione, vengono richiesti i seguenti requisiti:
1. non aver riportato condanne, ancorche' non definitive, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, in relazione all'attivita' dell'associazione o ente, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale
2. non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale
3. non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione o l'ente, con riferimento al rappresentante legale.
Per poter ottenere il riconoscimento della legittimazione ad agire a tutela delle persone con disabilità occorre presentare una domanda entro il 30 aprile o il 30 ottobre di ciascun anno, senonchè, l'art. 6 del decreto specifica che in sede di prima applicazione le domande debbano essere presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Ciò significa che il primo termine di scadenza è il 20 settembre.
La domanda contenente la richiesta di riconoscimento deve:
a) essere indirizzata al Dipartimento per i diritti e le pari opportunita' - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma;
b) essere consegnata a mano o inviata a mezzo posta con raccomandata r.r., recando sulla busta la dicitura "Legge n. 67/2006- Associazioni legittimate ad agire a favore delle persone con disabilita";
b) essere redatta secondo il modello allegato A e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente.
Alla domanda devono essere allegati:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo fra gli aderenti formalizzato con scrittura privata autenticata
b) relazione sull'attivita' svolta nel triennio precedente la richiesta di riconoscimento e sui programmi che si intendono realizzare nell'anno solare in corso, anche con riferimento alle risorse finanziarie impiegate
c) copia dell'ultimo bilancio o dell'ultimo resoconto economico approvato
d) elenco nominativo degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione o ente per gli scopi statutari ed elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
e) autodichiarazione del rappresentante legale sull'assenza di condanne, ancorche' non definitive, o di applicazione di pena concordata per delitti non colposi, in relazione all'attivita' dell'associazione o ente, salva riabilitazione;
f) autodichiarazione del rappresentante legale di non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva riabilitazione
g) autodichiarazione del legale rappresentante di non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione o l'ente.
L'esame delle domande e' affidato ad una apposita Commissione di valutazione, nominata con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunita'. La Commissione provvede, con cadenza semestrale, all'istruttoria delle domande inoltrate e alla redazione di un elenco delle associazioni e degli enti che e' approvato con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunita' di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale.
Ogni due anni le associazioni e gli enti riconosciuti ed individuati con decreto dovranno richiedere la conferma del riconoscimento della legittimazione ad agire.
Ricordiamo che le Associazioni che non presenteranno la domanda entro il primo termine di scadenza (20 settembre) potranno comunque chiedere il riconoscimento entro gli altri termini di scadenza. Pertanto il secondo termine utile sarà presumibilmente il 30 aprile 2008.