IL TRUST
Il trust è un accordo in base al quale un soggetto (settlor) titolare di un bene o di un patrimonio, decide di separarsene trasferendolo a un altro soggetto (trustee) che si impegna ad amministrare quel bene a vantaggio di un beneficiario.
Il Trust, di matrice anglosassone, è entrato a far parte del nostro ordinamento per effetto della firma, e della successiva ratifica (Legge 16 Ottobre 1989, n. 364), da parte del Governo Italiano, della Convenzione dell'Aja del 1° Luglio 1985 "relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento". Oggi, quindi, un cittadino italiano può validamente istituire un trust, avente ad oggetto beni di qualsivoglia natura, per beneficiare persone dallo stesso, a sua scelta, individuate.
I vantaggi derivanti dall'uso del trust sono numerosissimi. L'istituto può essere utilizzato per le finalità più diverse, nell'interesse di un singolo, di una famiglia o di un'impresa, con riferimento alle successioni, alla cointestazione di immobili, alla pianificazione patrimoniale e fiscale, ovvero per il soddisfacimento degli interessi di un gruppo societario. Il trust quindi può essere utilizzato al fine di tutelare gli interessi patrimoniali e morali di un soggetto considerato debole nella gestione dei suoi interessi, come in alcuni casi le persone con disabilità.
Come è noto, uno dei problemi che preoccupano molte famiglie è quello di poter tutelare persone in situazione di disabilità anche dopo che siano venuti meno tutti i membri del nucleo familiare.
Una possibile soluzione è data proprio dalla costituzione di un trust, attraverso il quale i genitori trasferiscono un patrimonio ad una persona di loro fiducia che dovrà amministrarli nell'interesse del disabile.
Come funziona e quali effetti
Il Trust è un istituto che si basa essenzialmente su un rapporto fiduciario tra disponente (in inglese settlor) e il soggetto cui vengono trasferiti i beni e a cui viene affidata la gestione del patrimonio e la cura degli interessi del beneficiario (trustee). La figura del trustee, gestore del trust, è equiparabile a quella del tutore, ma se ne differenzia da un punto di vista giuridico. Il trustee, infatti acquista la proprietà dei beni, anche se vincolata allo scopo e dalle regole dettate dai i genitori per la successione del gestore in modo da avere sempre una persona di fiducia, Il tutore invece non diviene titolare di alcun patrimonio, essendo solo un rappresentante legale nominato da un tribunale.
L'effetto principale del 'trust' consiste nella separazione patrimoniale, in quanto i beni in 'trust' costituiscono un patrimonio "secretato" rispetto agli altri beni appartenenti al patrimonio del soggetto che ha disposto il trust, così che anche in caso di fallimento i beni in 'trust' non potranno venire compresi nella massa fallimentare.
Per capirne il funzionamento in un convegno svolto a Piacenza il 6 marzo 2004 è stato presentato un caso tipico: Il Sig. Rossi, rimasto improvvisamente vedovo, ritiene che sia giunto il momento di provvedere per la tutela del suo unico figlio divenuto disabile a causa di un incidente stradale. L'interesse del genitore è quello di individuare uno strumento giuridico che sia in grado di garantire al figlio un futuro dignitoso, un' adeguata assistenza quando egli non potrà più provvedervi direttamente, nonché una affidabile gestione patrimoniale. In altre parole, il genitore richiede che il suo patrimonio venga utilizzato per provvedere alla tutela del figlio disabile sia da un punto di vista economico che assistenziale.
A tal fine costituisce un trust che abbia come scopo il mantenimento e la cura del figlio disabile attraverso una gestione professionale del patrimonio.
Con l'atto istitutivo di trust il genitore/disponente individua le finalità del trust, identifica i soggetti coinvolti nell'operazione ed i rispettivi ruoli, descrive la patologia del figlio e le terapie e le assistenze necessarie (inserendo anche un'eventuale descrizione della giornata tipo del disabile). Il trustee, legato al disponente da un rapporto di fiducia, acquisisce la proprietà dei beni conferiti in trust per disporne esclusivamente ai fini della realizzazione dello scopo del trust, vale a dire per mantenere, sostenere e curare il soggetto disabile fino alla sua morte. Con la segregazione patrimoniale, effetto tipico del trust, il patrimonio conferito al trustee rimane insensibile alle vicende personali di quest'ultimo (nello specifico, all'eventuale fallimento del medesimo), oltre che a quelle proprie del disponente. Il trustee potrà essere sia una persona fisica (ad es., un parente o affine del disabile) che una persona giuridica (ad esempio una associazione operante a favore dei disabili).
Con l'atto istitutivo di trust potrebbe essere inoltre designato un "guardiano" del trust (protector), cioè un soggetto chiamato a vigilare sull'operato del trustee, per assicurare che la tutela del disabile venga perseguita secondo le modalità indicate dal disponente.
Il costo annuo di un Trust a favore di un figlio disabile non è differente. Il costo minmo dell'atto istitutivo si aggira intorno ai 3-4 mila euro, mentre le spese di gestione annue possono variare dai 3 mila agli 8 mila euro, anche se vanno verificate caso per caso in relazione alle singole situazioni. Proprio per via delle spese, il trust viene solitamente utilizzato solo per patrimoni grandi e medi: dell'ordine, cioè, di almeno un milione di euro, circa due miliardi di vecchie lire anche se nel caso di trasferimenti di piccoli patrimoni in realtà il costo del trust non supererebbe quello relativo ad un procedimento di interdizione.
Confronto con altri istituti
Il Trust copre le stesse esigenze di flessibilità soddisfatte dalla recente introduzione nel Codice Civile dell'Istituto dell'Amministratore di sostegno, con alcuni vantaggi che lo rendono uno strumento utile:
- La nuova disciplina sull'amministratore di sostegno - per quanto elastica e semplificata - presenta comunque aspetti di burocratizzazione e comporta il ricorso ad una procedura pubblica che può non sempre essere gradita.
- Il carattere privatistico e fiduciario del Trust consente una cura e gestione degli interessi del soggetto debole, che potrebbero essere regolamentati sia dal punto di vista economico che da quello relazionale e umano (si pensi alla possibilità di poter disciplinare, sia con l'atto istitutivo che con le lettere dei desideri, le abitudini e le necessità quotidiane della persona con disabilità)
- Grazie all'effetto tipico connesso all'istituzione di un trust, vale a dire la segregazione patrimoniale dei beni in essa conferiti, si eviterebbe qualsiasi commistione tra i beni personali del gestore ed i beni a lui affidati nell'interesse del beneficiario.
- Con il trust è possibile disciplinare più situazioni privatistiche giuridicamente bisognose di regolamentazione (ad esempio con l'atto istitutivo di trust si potrebbe designare beneficiario del reddito del trust il disabile, e beneficiari del capitale altri soggetti, come altri eredi legittimi)
Gli obiettivi del trust a tutela di persone disabili sono simili anche a quelli perseguiti dall'istituto della Sostituzione fedecommissaria, regolamentata dagli Art. 692 - 699 cod. civ., con la importante differenza che però quest'ultimo istituto non può essere utilizzato quando il disabile non è una persona interdetta. Nel trust inoltre non si verifica la doppia successione tipica della sostituzione fedecommissaria, per effetto della quale i genitori istituiscono erede l'incapace con la previsione che i beni ereditari siano conservati per essere attribuiti, alla sua morte, alla persona o all'ente che ne ha avuto cura. Infatti nel trust i beni sono del trustee, che non è istituito erede.
Un altro istituto che ha la funzione di costituire un patrimonio separato da destinarsi ai bisogni della famiglia è il Fondo patrimoniale (Art. 167 - 176 cod. civ.), con il quale i genitori possono vincolare determinati beni ai bisogni del figlio disabile. Anche nel fondo patrimoniale i beni in esso conferiti, così come nel trust, costituiscono una massa distinta la cui titolarità non spetta al figlio disabile. Questi è considerato solo portatore di un interesse giuridicamente tutelato al godimento dei frutti dei beni. Nel trust però possono essere conferiti anche titoli di credito non nominativi (somme di denaro, ecc) mentre il fondo patrimoniale terminerebbe, ex lege al raggiungimento della maggiore età del figlio incapace, il trust potrebbe durare ben oltre, fino a che è opportuno. Il trust inoltre può essere costituito anche da una coppia di genitori non uniti in matrimonio, laddove il fondo patrimoniale può essere costituito solo da persone coniugate.
Oltre ai vantaggi il Trust presenta naturalmente anche dei limiti:
- La mancanza di una normativa italiana (di diritto interno), riduce le possibilità applicative del trust, in quanto non tutti i professionisti legali hanno la possibilità di conoscere e gestire uno strumento privatistico complesso e regolato da Leggi straniere.
- Esistono ancora alcune isolate pronunce giurisprudenziali che non riconoscono la validità dei cosidetti trust interni (cioè quelli i cui elementi - soggetto disponente, trustee, beneficiario, beni trasferiti, ecc. - sono tutti localizzati in Italia, salvo naturalmente la legge cui si fa riferimento, che è necessariamente una legge straniera), anche se oramai l'orientamento prevalente sembra consolidarsi sulla loro piena validità ed efficacia.
- Secondo l'art. 13 della Convenzione AIA spetta al giudice - in mancanza di una legge di attuazione (in Italia esiste solo la legge di ratifica) - valutare caso per caso se riconoscere o meno l'efficacia di un trust interno, in considerazione della conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
- In base all'art. 15 della Convenzione dell'AIA, il trust non può comunque pregiudicare l'applicazione di norme imperative (cioè non derogabili dall'autonomia delle parti). In particolare il trust non può contrastare con le norme interne relative a protezione dei minori e degli incapaci e con quelle relative alle successioni degli eredi legittimari (cioè non possono ledere le loro quote). Questo limite però potrebbe essere in parte superato o attenuato dal secondo comma che consente al giudice, chiamato a pronunciarsi sulla validità del trust, di dargli - ove possibile e opportuno - comunque efficacia. Se ad esempio si verifica una lesione della quota legittima dei fratelli del disabile, il trust potrebbe essere soggetto all'azione di riduzione, a meno che il giudice - in applicazione proprio del secondo comma dell'art. 15 - ritenga di "salvarlo" in considerazioni di ragioni di opportunità.
In conclusione il trust si presenta come uno strumento contrattualistico che si basa sostanzialmente sulla fiducia e la volontà delle parti. Il suo punto di forza è costituito dalla flessibilità mentre il suo limite è la mancanza di uno strumento di controllo pubblico. Lo stesso "guardiano", che può essere nominato con l'atto costitutivo del trust, non è infatti in grado di garantire quella "purezza" e"imparzialità" necessaria in una materia così delicata come quella della tutela patrimoniale delle persone disabili.