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A cura di Ledha

Archivio notizie

09/06/2017

Bonus per bambini con gravi patologie croniche

Possono richiederlo i genitori di bambini fino a tre anni che non possono frequentare il nido. Il bonus ha un valore massimo di 1.000 euro per ogni richiedente.

La legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha introdotto alcune misure di sostegno al reddito delle famiglie. Tra queste l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, con l’erogazione di bonus a sostegno delle spese relative (articolo 1, comma 335). Le disposizioni attuative della norma, sono contenute nella Circolare numero 88 pubblicata dall’Inps lo scorso 22 maggio.

Il buono per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche sotto i tre anni (art. 4) è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda del genitore, provvede alla copertura delle spese sostenute dell’importo fino ad un massimo 1.000 euro.

I requisiti per richiedere il bonus
I requisiti per richiedere il bonus sono stabiliti dall’Art. 1 del DPCM, e riguardano il genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, che abbia:

La documentazione richiesta
Il genitore, inoltre, dovrà presentare un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

L’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPCM 17 febbraio 2017 deve:

Il concetto di “patologia”, generico, a differenza di quello di malattia, più restrittivo, definisce qualsiasi alterazione dello stato di salute stabilizzata o in evoluzione. Il requisito della cronicità attiene alla prevedibile durata nel tempo dell’alterazione dello stato di salute. Si considera, dunque, cronica qualsiasi alterazione dello stato di salute di durata non prevedibile, ma certamente non breve e comunque tale da sussistere fino al termine dell’anno di riferimento.

Non è sufficiente essere colpiti da patologia cronica, ma essa deve essere grave, perché solo in quel caso comporta l’impossibilità di frequentare l’asilo. Si evidenzia, inoltre, che l’impossibilità di frequentare l’asilo nido deve dipendere solo dal fattore biologico come definito dal decreto, non essendo ammesse concause riconducibili ad aspetti organizzativi dell’asilo nido eventualmente prescelto dal genitore richiedente.

Il genitore richiedente deve confermare ad ogni mensilità che i requisiti sono invariati rispetto a quanto dichiarato nella domanda. In caso di perdita di uno di essi o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo, viene sospesa l’erogazione del contributo, a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza.

L’importo verrà erogato in un’unica soluzione. Il premio è cumulabile con i benefici di cui all’art.1 commi 356 e 357 della legge n. 232 del 2016.

Le modalità di presentazione della domanda
La domanda potrà essere presentata dal 17 luglio 2017 al 31 dicembre di ogni anno tramite procedura online di acquisizione mediante una delle seguenti modalità:

I benefici sono erogati secondo l'ordine di presentazione telematica delle domande, fino al raggiungimento del limite di spesa.

 

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