Pagare il giusto: il trasporto scolastico č sempre gratuito!
Ancora una volta il Servizio Legale di LEDHA deve intervenire per ribadire la gratuitā del servizio di trasporto scolastico indipendentemente dall'etā della persona con disabilitā coinvolta.
Pubblichiamo una sintesi della lettera - a firma dell'Avv. Gaetano De Luca - inviata ai Comune di Bollate e di Baranzate sul tema del trasporto scolastico a favore di persona con disabilitā frequentante corsi professionali in seguito ad una segnalazione pervenuta al Servizio Legale di LEDHA.
In risposta alle Vs note (...) vi comunichiamo che la Vostra tesi - secondo cui il trasporto delle persone con disabilitā per la frequenza a corsi professionali sarebbe gratuito solo fino al compimento del 18°anno di etā - non risulta avere alcun supporto normativo. Vorremmo capire quale sia questa normativa che, secondo voi, limiterebbe il diritto al trasporto ai corsi professionali, alla minore etā.
Vi ricordo come, in realtā, l'unica norma di legge che disciplina la fattispecie - l'art. 28 Legge 30 marzo 1971 n. 118 - fa riferimento ai corsi di addestramento professionali, senza prevedere alcun trattamento differenziale tra minori e maggiori d'etā. Vi invitiamo pertanto a non continuare a sostenere argomentazioni prive di un preciso riferimento normativo il cui effetto non č altro che quello di produrre una sostanziale discriminazione a danno delle persone con disabilitā adulte frequentanti i corsi professionali.
Vi ricordiamo infatti come le persone con disabilitā di una certa gravitā non possono frequentare i corsi professionali nelle stesse condizioni delle altre persone adulte, in quanto, a causa delle loro difficoltā psico-fisiche, non sono in grado di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico. I servizi di trasporto a favore delle persone con disabilitā hanno proprio lo scopo di fornire un servizio che le metta nelle condizioni di realizzare il diritto allo studio e alla integrazione sociale alla pari degli altri.
Il principale motivo per cui la legge ha previsto la gratuitā di questi servizi č quindi proprio quello di realizzare quell'uguaglianza sostanziale sancita dalla nostra Costituzione, il cui art. 3 stabilisce che "Č compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertā e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.". Chiedere un contributo alla madre della persona con disabilitā per un servizio la cui gratuitā č sancitā dalla legge, costituisce una grave e inaccettabile discriminazione anche ai sensi della recente Legge 1 marzo 2006 n. 67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni".
Con la presente (...) si conferma pertanto la volontā di non pagare un servizio la cui gratuitā č sancita da una legge dello Stato e si invita pertanto l'amministrazione comunale a farsene pienamente carico.
Nella speranza che la vicenda non debba essere chiarita dalla autoritā giudiziaria, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.
Avv. Gaetano De Luca
Servizio Legale LEDHA