“Educatori-sanitari”, si esprime la Regione
Una delibera del 21 maggio precisa come i due profili professionali (educatori ed “educatori-sanitari”) possano convivere all'interno dei CDD. Abet (Servizio Legale LEDHA): “Attenzione, non è una modifica, ma una precisazione”
Lo scorso 21 maggio, la Giunta Regionale ha approvato (anche su sollecitazione del mondo associativo) una delibera (X/3612) avente per oggetto “Precisazioni in ordine alla DGR n.VII12620/2003 e alla DGR n.VII/18334/2004 rispetto alle attività di educatore nelle unità di offerta sociosanitarie – area disabilità”. La delibera analizza i profili professionali richiesti all'interno dei Centri diurni disabili (Cdd) e delle RSD precisando come “nelle unità d'offerta sociosanitarie per persone con disabilità (…) le funzioni di tipo educativo vengono garantite per la componente sanitaria/riabilitativa dall’educatore professionale di classe L-2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 2001 e per la componente socio pedagogico/animativa dal laureato in scienze dell’educazione classe L-19 di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270”. In altre parole, entrambi i profili professionali (l'educatore in senso stretto e gli educatori “sanitari”) possono convivere all'interno dei CDD.
La delibera regionale era da tempo attesa dalle associazioni delle persone con disabilità e da quei genitori che fanno riferimento ai CDD dei Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Cormano e Bresso per l'assistenza ai propri figli. Una recente sentenza del TAR regionale della Lombardia, infatti, ha accolto il ricorso dell'associazione “Senza limiti” imponendo la ripresentazione della gara per l'appalto del servizio di assistenza nei CDD. Nel ricorso presentato al TAR, l'associazione “Senza limiti” ha sottolineato che all'interno di questi servizi vi devono essere educatori che siano in possesso del titolo di Educatore Professionale rilasciato dalle acoltà di Medicina e chirurgia (ed DM 520/98, con laurea SNT2). La sentenza del Tar è stata poi impugnata e attualmente si è in attesa del parere del Consiglio di Stato.
Sulla vicenda LEDHA aveva già avuto modo di esprimersi, sia con un parere legale dell'avvocato Laura Abet del Servizio Legale Antidiscriminatorio, sia con un documento a firma del direttore, Giovanni Merlo.
“La Regione ha emesso delle precisazioni rispetto alle DGR precedenti, e non delle modifiche – sottolinea l'avvocato Laura Abet del Servizio Legale LEDHA -. La delibera conferma che è l'Ente gestore, nel rispetto della valutazione multidimensionale del bisogno delle persone con disabilità, che modula le componenti delle funzioni di tipo educativo specificate per la componente sanitaria/riabilitative dall'educatore professionale di Classe 2 del DM 2 APRILE 2001 e per la componente socio pedagogica/animativa, dalla laurea in scienze dell'educazione di cui al DM 252 ottobre 2004, n. 270.
“Rispetto alla situazione del nostro CDD e con il ricorso al Consiglio di Stato ancora pendente, la delibera di Regione Lombardia è utile”, sottolinea Ermes Riva, coordinatore Comitato Genitori e Parenti dei CDD di Cusano Milanino e Cinisello Balsamo. “Nella delibera si afferma che gli educatori sociali hanno legittimità a stare nei CDD, a differenza di quanto afferma la sentenza del TAR”, conclude Riva.