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Persone con disabilità

A cura di Ledha

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27/04/2015

Diatriba tra Enti Locali: chi paga l'assistenza ad personam?

Spetta al Comune di residenza o a quello dove ha sede la scuola erogare il servizio? De Luca (Servizio Legale LEDHA): “Il compito spetta senza dubbio al comune di residenza”.

Chi deve sostenere le spese per garantire a una bambina autistica l'assistenza ad personam di cui ha bisogno: il Comune di residenza oppure quello dove ha sede la scuola frequentata dalla bambina? A fare le spese di questa diatriba è stata Serena (nome di fantasia, ndr), di soli cinque anni. Al termine dell'anno scolastico 2013/2014, i due Comuni hanno iniziato a discutere sulle rispettive competenze, ottenendo pareri contrastanti in merito dalla Regione e dal Consiglio di Stato. A dicembre 2014, il Comune di residenza – che fino a quel momento aveva sostenuto le spese per l'assistenza ad personam di Serena – ha informato la famiglia di non poter più garantire il servizio alla ripresa della scuola, al ritorno dalle vacanze di Natale.

“Fortunatamente c'è stato un ripensamento da parte del Comune di residenza. E la bambina ha avuto l'assistenza ad personam per frequentare la scuola, anche se non sono state coperte tutte le ore indicate dal piano educativo personalizzato”, spiega Daniela Martinenghi, membro del Consiglio direttivo di LEDHA e presidente di Anffas Crema, che ha seguito la vicenda. 

Sulla questione è intervenuto anche il Servizio Legale Antidiscriminatorio di LEDHA. Che ha espresso un parere in cui evidenzia come “senza alcun ragionevole dubbio, alla luce del complessivo quadro normativo e delle diverse sentenze della magistratura – che hanno sempre riconosciuto all'interesse dell'alunno con disabilità la natura giuridica di diritto soggettivo pienamente esigibile - si ritiene che l’Ente Locale competente a fornire tale servizio debba essere il Comune presso cui l’alunno con disabilità risiede, senza che la sede della scuola possa assumere alcuna rilevanza nel modificare tale competenza”.



“In tema di servizi alla persona – spiega l'avvocato Gaetano De Luca – sia prettamente socio-assistenziali, che di supporto al diritto allo studio, si ritiene vi sia infatti un principio generale e una prassi istituzionale da tempo consolidata. Secondo cui la competenza territoriale spetta all'Ente locape presso il quale la persona risiede”.

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