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Persone con disabilità

A cura di Ledha

Archivio notizie

10/10/2013

Assistenza “ad personam”. La Provincia di Brescia deve pagare

Alla vigilia di un nuovo anno scolastico, una sentenza del Consiglio di Stato ha ribadito il diritto degli studenti con disabilità a frequentare la scuola superiore. Accolto il ricorso presentato da tre famiglie bresciane e Anffas.

 

Con l'avvicinarsi del nuovo anno scolastico si ritorna a parlare dei diritti dei ragazzi con disabilità che frequentano le scuole superiori a usufruire del servizio di trasporto e di assistenza "ad personam" durante le ore di lezione. Per anni Province e Comuni si sono rimpallati la responsabilità del servizio, mentre la Regione non è mai intervenuta in maniera chiara, diramando una direttiva precisa sulla materia.

Dopo diverse sentenze da parte dei tribunali amministrativi regionali (gli ultimi casi li trovate qui e qui), in cui è stato ribadito che spetta alle Province erogare questi servizi, una nuova decisione in questo senso è arrivata dal Consiglio di Stato. Che con la sentenza numero 3953 del 23 luglio 2013, riconosce il pieno diritto delle persone con disabilità a frequentare la scuola superiore, ponendo definitivamente gli oneri del servizio di trasporto e di assistenza "ad personam" a carico della Provincia.

La vicenda ha avuto inizio alcuni giorni prima dell'anno scolastico 2010/2011, quando alcuni Comuni dell'Alta Val Trompia, hanno comunicato a tre famiglie che non avrebbero più garantito l'erogazione dei servizi di trasporto e "assistenza ad personam", ritenendolo di competenza provinciale. Per contro, la Provincia, si è rifiutata di farsi carico di questi servizi.
Un primo intervento del TAR di Brescia (numero 1046 del 13 luglio 2011) ha permesso la riattivazione dei servizi (anche se con oltre due mesi di ritardo) accogliendo il ricorso presentato da Anffas Brescia. I giudici hanno stabilito che è compito della Provincia sostenere gli oneri sia del servizio di trasporto gratuito per gli studenti con disabilità, sia quelli del servizio di assistenza ad personam. Oltre a riconoscere il risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali subiti dai ragazzi e dalle loro famiglie.
La Provincia di Brescia prendeva atto di tale decisione in relazione al servizio di trasporto, contestandola limitatamente al servizio di assistenza "ad personam". Ora il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l'appello, confermando in pieno le contestazioni dell'Anffas e delle famiglie ricorrenti. Particolarmente interessante un passaggio del dispositivo della sentenza in cui i giudici sottolineano come l'esigenza di tutela dei soggetti deboli si realizza non solo con pratiche di cura e riabilitazione. Ma anche attraverso il loro effettivo reinserimento nella famiglia, nella scuola e nel mondo del lavoro.

 

I.S.

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