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Persone con disabilità

A cura di Ledha

Archivio notizie

01/10/2012

Inizia la scuola, ma non per tutti.

Senza la delibera comunale l'inserimento nella materna non può avvenire. Un bambino con disabilità in attesa del suo primo giorno di scuola. La legge cosa dice a riguardo? Una mamma chiede chiarimenti a LEDHAscuola.

 

Scrive a LEDHAscuola una mamma:

"Buon giorno, sono la mamma di un bambino disabile di 5 anni iscritto al primo anno di scuola materna. Avrei bisogno di sapere se il fatto che il comune in cui vivo non ha ancora deliberato per l'educatore, con la conseguente impossibilita' ad iniziare l'inserimento nella scuola materna, sia conforme alla legge oppure no."

 

Risponde Donatella Morra - Coordinatrice LEDHAscuola:

 

"Gent.ma Signora,

penso che il comportamento di questo Comune non sia giustificato da un ritardo vostro nella consegna del documento di certificazione in tempi utili. Talvolta questo può succedere e i Comuni possono giustificarsi dicendo che le procedure per la certificazione (di alunno in situazione di disabilità, rilasciata dalla Commissione collegiale ASL) hanno come termine ultimo in Regione Lombardia il 31 luglio dell'anno precedente l'inserimento. Tutti i genitori infatti, al momento dell'iscrizione, dovrebbero, se in febbraio non sono ancora in possesso della certificazione, segnalare comunque che hanno fatto richiesta di visita e poi consegnare sia la certificazione sia la Diagnosi Funzionale alla scuola dove hanno effettuato l'iscrizione. Sarà poi la scuola che deve scrivere, anche con la collaborazione della famiglia, il progetto educativo-didattico (PDF-PEI) servendosi della Diagnosi Funzionale (in cui deve essere indicata la necessità dell'assistente alla comunicazione) e chiedere le risorse, tra cui anche l'assistenza educativa, per soddisfare le "effettive esigenze" dell'alunno, di cui all'art. 1 comma 605 lettera b) della L. n° 296/06; ciò sulla base della Legge 122/10 art. 9 comma 15 e art. 10 comma 5. Tra le risorse c'è la richiesta di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui all'art. 13 comma 3 legge n° 104/92, da rivolgersi al Comune (o alla Provincia per le scuole superiori), ai sensi dell'art. 139 del D.Lvo. n° 112/98.

La scuola ha steso questo Progetto per Suo figlio? Se non lo ha fatto e non c'è un documento con la richiesta di assistenza educativa, compresa la quantificazione delle ore, è inadempiente la scuola quanto il Comune. Se invece da parte della scuola le domande e i tempi sono stati rispettati, il Comune avrebbe avuto tutto il tempo per mettere in bilancio la spesa, una volta che erano state indicate tipo e quantità di risorse che gli occorrevano.
Gli alunni con disabilità hanno diritto di frequenza, a partire dal nido fino a tutti gli ordini e gradi di scuola, con priorità di accesso rispetto agli altri alunni, se versano anche in situazione di gravità. La Legge 104/92, ("Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate") all'articolo 12 comma 1 dispone che "al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido", e aggiunge inoltre al comma 2 che è "garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie".
Questa garanzia è accentuata dal grado di disabilità dell'alunno: infatti l'art. 3, c. 3 della Legge 104/92 afferma che "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici."
Quindi è un diritto esigibile per il bimbo con disabilità, a maggior ragione se grave, la frequenza anche dell'asilo nido e della scuola d'infanzia (non solo della scuola dell'obbligo), indipendentemente dal fatto se l'istituto che lo accoglie sia statale, comunale o privato paritario.
Per quanto poi concerne la scuola paritaria non statale (è il caso delle scuole materne comunali, anche se non sono private), va ricordato che la Legge 62 del 10/3/2000, che introduce nel sistema ordinamentale dell'istruzione la parità per la scuola non statale, pone fra i requisiti richiesti a quest'ultima per accedere al riconoscimento "l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio", come ribadito da tutte le principali disposizioni applicative (CCMM n.163/00 e n.31/03).

Penso che la scuola del Suo bambino sia paritaria comunale e non statale, ma comunque, anche per le scuole paritarie, valgono le stesse regole di accoglienza che esistono per le scuole statali e quindi la scuola non può non accogliere suo figlio.

Può quindi presentare una diffida indirizzata alla Scuola, all'Ufficio Scolastico Territoriale, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Comune, perché è in capo in primo luogo all' istituzione scolastica il dovere di attivarsi per provvedere alla frequenza di Suo figlio con il personale in servizio, anche in attesa che il Comune assegni l'assistenza educativa. L'alunno con disabilità infatti è l'allievo di tutti gli insegnanti, alla pari degli altri alunni non disabili e il Comune deve fornire, anche con difficoltà di bilancio, l'assistenza educativa richiesta dal PEI in tempi utili per permettere a Suo figlio la frequenza della scuola materna.
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Il Comune deve per iscritto motivare il ritardo nell'assegnazione dell'assistenza e indicare il numero di ore che prevede di assegnare a Suo figlio o il rifiuto alla concessione dell'assistenza educativa.
In caso non ricevesse soddisfazione, può procedere legalmente rivolgendosi a un Suo avvocato per un ricorso in via d'urgenza al Tribunale Civile, o al TAR (preferibilmente entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del rifiuto o, in assenza di tale comunicazione, dal giorno di inizio della scuola).

Per informazioni su come procedere può rivolgersi per consulenza al Servizio Legale della Ledha.

Un caro saluto, con l'augurio sincero di ottenere soddisfazione alle sue legittime esigenze.

 

Donatella Morra - Coordinatrice LEDHAscuola

 

 

Allegato: modello di diffida per il Comune predisposto dall'avv. Nocera, vicepresidente FISH, consulente AIPD nazionale, tratto dalle schede normative del sito www.aipd.it.

 

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