Ingenui noi..
Un editoriale di Giovanni Gelmuzzi, direttore dell'Associazione Oltre noi la vita
Ingenui noi che il 19 marzo 2004 abbiamo organizzato un solenne convegno per salutare l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell'istituto dell'amministrazione di sostegno come lo strumento finalmente disponibile per assicurare una rispettosa, efficace e personalizzata protezione. Uno strumento voluto dal legislatore con " la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" (Legge 9 gennaio 2004, n. 6 (...).
Ingenui noi per aver accettato che l'interdizione non fosse stata abolita, ed esserci accontentati che l'articolo 414 del codice civile venisse così sostituito: «Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».
Ci eravamo illusi che con questa importante modifica l'interdizione sarebbe stata relegata in uno spazio assolutamente secondario e improbabile, perché utilizzabile solo nella circostanza di accertata inadeguatezza dello strumento dell'amministrazione di sostegno. Secondo noi, vista l'assoluta duttilità del nuovo strumento, non avrebbero più trovato motivo di applicazione sia l'interdizione che l'inabilitazione.(...)
Eravamo ben consapevoli delle difficoltà che si sarebbero incontrate nella prima applicazione di una norma innovativa, (...). Eravamo consapevoli che (...) ci sarebbero state resistenze ad accettare l'abbandono di prassi consolidate; eravamo preparati alla difficoltà che avremmo incontrato per trovare, preparare e aiutare i tanti cittadini necessari a ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno per le tantissime persone che ne avrebbero avuto bisogno, ma eravamo certi di aver lasciato alle spalle l'anacronistico ricorso alla interdizione.(...) Purtroppo a fronte di molti tribunali che (...) emettono decreti di nomina dell'amministratore di sostegno considerando gli effettivi bisogni del beneficiario e attribuendo all'amministratore di sostegno compiti proporzionati al bisogno individuale, ci sono anche tribunali dove si privilegia ancora lo strumento della interdizione cavillando sulla lettera della norma anziché condividendone la premessa culturale. Tribunali che scelgono quindi l'interdizione come una strada rassicurante e da preferire, perché massimamente protettiva, in quanto porta la persona in difficoltà ad essere totalmente sostituita da una persona capace e perché condotta con l'assistenza di un legale e con le garanzie di un tradizionale iter processuale. Per la verità solo pochi, pochissimi tribunali, ostacolano in questo modo il diritto a un amministratore di sostegno restringendo il campo di applicazione della Legge 6/2004; ma questi pochi, sono comunque in grado di privare molti cittadini di uno strumento atteso da anni.