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Persone con disabilità

A cura di Ledha

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12/01/2010

UPT: un nuovo strumento di tutela

Nuove possibilità di tutela nei servizi sociali e sanitari: il ruolo dell’Ufficio di Pubblica Tutela e del Difensore Civico. Il parere dell'Avv. Laura Abet - Servizio Legale LEDHA

La Regione Lombardia con d.g.r 23 dicembre 2009 n. 8/10884 istituisce presso le ASL l'Ufficio di Pubblica Tutela, uno spazio per la promozione dei diritti del cittadino con disabilità

In data 4 gennaio 2010, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la Delibera di Giunta Regionale n. 8/10884 del 23 dicembre 2009, che approva le linee guida relative all'organizzazione e al funzionamento degli Uffici di Pubblica Tutela (UPT) delle aziende sanitarie.

La delibera ha visto il contributo delle organizzazioni del Tavolo del Terzo Settore Regionale di cui LEDHA è parte.

L'UPT è un ufficio autonomo e indipendente, istituito in tutte le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere pubbliche, a tutela dei diritti delle persone che accedono ai servizi e alle prestazioni sociali, sanitarie e sociosanitarie, che dovranno occuparsi non solo di questioni legale al mancato rispetto delle carte dei servizi da parte degli Enti gestori nei confronti del cittadino/utente, ma del processo di "presa in carico", dei diritti della persona e della famiglia, dell'accesso alla rete dei servizi...

Esso opera al di fuori di ogni rapporto gerarchico con l'unico obiettivo di fornire agli utenti un supporto nella tutela dei loro diritti.

In questo contesto, l'accezione di utente non è limitata alla sola persona assistita, ma si estende alla sua famiglia e, nei casi previsti, anche al nascituro.

L'attività dell'UPT non è subordinata alla domanda degli utenti, ma può compiersi di propria iniziativa, sulla base di qualsiasi elemento informativo.

All'interno dell'ufficio, a cura del direttore generale e su proposta del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, è nominato un responsabile, il quale si avvale della collaborazione del personale dell'ASL e della A.O.

L'UPT interviene mediante l'esame, lo studio e l'indagine di casi concreti, al fine di consentire agli utenti di tutelare i propri diritti inerenti alle prestazioni in materia sanitaria e sociosanitaria.

In particolare, l'UPT:

- accede alla informazioni e ai dati in possesso dell'azienda sanitaria relativamente all'istruttoria in corso;

- verifica lo stato di implementazione, attuazione e diffusione delle Carte dei Servizi;

- effettua controlli sui servizi e sulle prestazioni erogate;

- interviene affinché si realizzi un accesso informato ai servizi;

- fornisce indirizzi in ordine alla possibilità di ottenere assistenza legale;

- accoglie reclami per segnalazioni di disservizi e aree di disagio e di insoddisfazione ed esegue le procedure previste;

- si raccorda con il Segretariato Sociale per la segnalazione delle situazioni che non trovano risposte adeguate nella rete dei servizi presente sul territorio;

- attiva l'ulteriore istruttoria qualora l'utente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico;

- verifica che l'accesso alle prestazioni rese dall'unità d'offerta avvenga nel rispetto dei diritti della persona e alle condizioni previste dalla carta dei servizi.

 

Nello svolgimento della sua attività, il rappresentante dell'UPT deve essere in stretto collegamento con gli Uffici di Piano e di Protezione giuridica della ASL, con i Tavoli del Terzo settore e con il Network Regionale per l'ascolto del cittadino e la qualità percepita.

Seguendo quanto indicato dalla l.r. n. 3/2008 art.9 comma 2, la Giunta Regionale ha previsto che, qualora "cui a seguito del coinvolgimento dell'UPT, la situazione oggetto del reclamo non sia risolta, anche per le prestazioni sociosanitarie, l'utente (persone che accedono alla rete ex art.9 c.2 l.r.3/2008) può rivolgersi al Difensore civico comunale per ottenere l'intervento" che prevalentemente si occupa dei casi in cui la segnalazione investa l'attività di unità di offerta sociali.

Allo stesso modo, il cittadino può richiedere l'intervento del Difensore Civico Regionale, istituito dalla Legge Regionale n. 7/1980, con riferimento alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, qualora l'esposto sia ricevuto direttamente dal Difensore Civico Regionale o riguardi l'attività della Regione Lombardia, o qualora l'UPT ritenga di non poter intervenire, non risponda nei termini fissati o non fornisca una risposta adeguata.

Peccato però che nello stesso giorno è stata approvata la Legge Finanziaria n. 191, art. 2, comma 186 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2009), dove si stabilisce che i Comuni devono provvedere ad adottare le misure necessarie per la soppressione dei Difensori Civici.

Il Comune di Milano sta provvedendo con un'azione di dubbia legittimità allo smantellamento dell'intero Ufficio del Difensore Civico provocando di fatto l'interruzione del pubblico servizio di difesa civica, senza attendere le decisione del Consiglio Comunale.

Confidando che vadano a buon fine le proposte di emendamento al disegno di legge di conversione del dl milleproroghe (dl 194/2009), Ledha ha lanciato una campagna di sensibilizzazione "Salviamo il Difensore Civico Metropolitano" a cui è possibile aderire su facebook, oppure sottoscrivendo la petizione prossimamente on-line su www.ledha.it.

Avv. Laura Abet - Servizio Legale LEDHA

 

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